“Contratti sotto soglia”: il sorteggio non legittima il re-invito del contraente uscente; prevista la pubblicazione degli elenchi degli operatori economici anche se di numero ridotto – Fonte BibLus-net
Dopo la pubblicazione in Gazzetta delle linee guida Anac n. 4, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, l’Anac ha aggiornato le FAQ al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito.
Le FAQ sono state aggiornate inserendo la numero 5 e 6 riguardanti, rispettivamente:
- paragrafo 3.6 e 3.7, sul principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti
- paragrafo 5.1.10, sugli elenchi aperti e ridotto numero di operatori economici
FAQ n. 5
Con riguardo all’applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all’operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?
Doverosa è la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti: pertanto, il sorteggio non legittima il re-invito del contraente uscente.
FAQ n. 6
Il paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n.4 prevede che gli elenchi degli operatori economici utilizzati per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate vengano pubblicati sul sito web della stazione appaltante, non appena costituiti. Ciò posto, è legittimo prevedere nel bando l’omissione della pubblicazione dei suddetti elenchi, nei casi in cui, per le condizioni del mercato locale, sia prevedibile che un ridotto numero di operatori economici faccia domanda di iscrizione?
Nel caso in cui la stazione appaltante preveda un ridotto numero di operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, non è corretto prevedere nel bando la segretazione del nominativo dei partecipanti. In caso di poche iscrizioni, precisa l’Anac, la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l’insorgenza di accordi collusivi.